Descrizione
Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160 e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il canone unico mercatale (canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) sostituiscono pertanto i seguenti tributi (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 816):
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP).
É disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe Regolamento comunale 31/03/2021, n. 12 e Deliberazione della Giunta comunale 12/04/2021, n. 44.
Il presupposto del canone è:
- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Il Comune di Reggiolo ha affidato in concessione il servizio di riscossione e accertamento del canone unico patrimoniale alla società ICA srl.
Al concessionario sono attribuiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, compresa la sottoscrizione delle richieste, avvisi e provvedimenti relativi oltre alla disposizione dei rimborsi.
Per maggiori informazioni in merito rivolgersi al concessionario, ai recapiti sotto riportati:
- ICA società Unipersonale Srl
- codice fiscale 02478610583 - partita IVA 01062951007
- sede legale: Lungotevere Flaminio n. 76 – 00196 Roma
- sede amministrativa: Viale Italia n. 136 – 19124 La Spezia
- telefono 018752281 - fax 0187 509266
- call center 0187575211
- email: info@icatributi.it – PEC: info@pec.icatributi.com.
Per le affissioni di manifesti contattare direttamente il concessionario telefono 0376531464.
Approfondimenti
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Il canone è così determinato:
- per l'occupazione di suolo pubblico (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 824) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione
- per la diffusione di messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 825) il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Il versamento del canone verrà richiesto dal Comune contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).
Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
La Legge 30/12/2021, n. 234, art. 1, com. 706 ha prorogato al 31 marzo 2022 l’esenzione dal versamento del canone unico previsto per le occupazioni su area pubblica o privata ad uso pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio con strutture amovibili come dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle seguenti attività:
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ossia ristoranti, bar, pizzerie, trattorie ed esercizi similari
- esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all’attività di trattenimento e svago quali sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari.
Il decreto conferma anche l’esonero fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone unico per:
- e occupazioni dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi
- le occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività mercatale.